Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 640-quinquies. - (Truffa ai danni di soggetti minori o anziani). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso, ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o della inesperienza di una persona minore, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».